L’iniziativa punta a rivalutare il patrimonio immobiliare e a rimettere in moto settori cruciali per l’economia del Paese. In ballo, come noto, ci sono gli interventi di ristrutturazione immobiliare che riducono gli impatti ambientali degli edifici, producono risparmio energetico e proteggono dai rischi sismici, in cambio di maxi sconti fiscali.
In quest’articolo parleremo di:
- Requisiti, interventi ammessi e limiti di spesa
- Chi ne ha diritto?
- Nuovi provvedimenti e vantaggi
- Sanzioni per i “furbetti”
Requisiti, interventi ammessi e limiti di spesa per il bonus 110
Per poter usufruire del super bonus ci sono alcuni vincoli: il bonus viene erogato solo se garantisce il miglioramento di almeno due classi energetiche, che va dimostrato con l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato. Qualora non fosse possibile il “salto” di due classi energetiche, ne basta una (la più alta possibile), sempre riconosciuta tramite Ape.
Gli interventi coperti dal bonus 110 sono:
- interventi di isolamento termico sugli involucri
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Questi interventi sono gli interventi cosiddetti “trainanti”, cioè uno solo di questi basta a portare al 110% lo sgravio in cui possono entrare altri interventi quali il montaggio di pannelli solari, il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari, gli interventi previsti dal vecchio ecobonus e la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche.
Per i limiti di spesa consultare la tabella n. 4 contenuta nella guida – pdf.
Chi ha diritto
Durante l’iter di conversione in legge del decreto Rilancio la platea di beneficiari che possono usufruire dell’agevolazione è stata ampliata, possono infatti aderire:
- i condomini;
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), le detrazioni fiscali si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 10 gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
Per quel che riguarda invece le partite IVA, la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 ha fornito importanti chiarimenti. Potranno usufruire della detrazione anche i lavoratori autonomi e gli imprenditori, ma solo per le operazioni riguardanti gli immobili rientranti nella loro sfera privata.
Nuovi provvedimenti e vantaggi
A completare il quadro delle regole attuative dell’ecobonus del 110% è il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato in data 8 agosto 2020, con il quale vengono definite le modalità per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Per usufruire dello sconto o della cessione gli interessati potranno inviare telematicamente la propria richiesta all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa.
Cessionari e i fornitori, ha precisato l’Agenzia, potranno usufruire del credito d’imposta solo in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario.
Chi sono i cessionari
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
Sanzioni per i furbetti
Il Governo ha previsto anche le sanzioni per chi rilascia attestazioni false. L’ecobonus al 110% infatti si potrà richiedere soltanto dopo aver ottenuto il visto di conformità, rilasciato da commercialisti e CAF. Documento indispensabile anche per la cessione del credito.
Chi rilascia un’attestazione o un’asseverazione infedele rischia una sanzione pecunaria dai 2.000 ai 15.000 euro.
La sanzione è da intendersi per ogni documento falso rilasciato al cittadino. Inoltre, scoperta la truffa, i benefici fiscali del super bonus decadranno all’istante.
Sarà il Ministero dello Sviluppo Economico a doversi occupare delle procedure di verifica. Infine, in caso di mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al bonus 110%, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle somme corrispondenti alla detrazione non spettante.